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Decreto sostegni-ter: dall’integrazione salariale alle bollette elettriche, le misure per le imprese

Reception campanello

Il Consiglio dei ministri ha approvato, nella riunione del 21 gennaio, un decreto-legge recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e ai lavoratori connesse all’emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. 

Di seguito le disposizioni di maggiore interesse per le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali, secondo quanto comunicato da Federalberghi attraverso una circolare agli associati.

Trattamenti di integrazione salariale – Il nuovo decreto-legge prevede, per le imprese turistico-ricettive e gli stabilimenti termali che sospendono o riducono la propria attività dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, la possibilità di fare ricorso ai trattamenti del fondo di integrazione salariale senza pagare la contribuzione addizionale (che di norma è pari al 4% della retribuzione globale spettante al lavoratore per le ore di lavoro non prestate). A differenza di quanto previsto in passato, non viene prorogata l’integrazione salariale con causale Covid-19, ma viene previsto il ricorso agevolato ai trattamenti ordinari di integrazione salariale, estesi dalla legge di bilancio 2022 alla generalità dei datori di lavoro con dipendenti. La misura è finanziata con uno stanziamento di 80,2 milioni di euro per l’anno 2022.   

Esonero contributivo lavoratori stagionali – Dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, è riconosciuto, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di tre mesi, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail. La misura è finanziata con uno stanziamento di 40 milioni di euro per l’anno 2022.    

Credito d’imposta per canoni di locazioni di immobili – L’articolo 28 del decreto “rilancio” ha istituito, in favore delle imprese turistico ricettive, un credito d’imposta in favore delle imprese turistico ricettive e termali, un credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e di affitto d’azienda, dal mese di marzo 2020 al mese di luglio 2021. Il decreto-legge approvato il 21 gennaio ne prevede l’applicabilità alle imprese del settore turistico anche in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2022 a marzo 2022, stanziando 128 milioni di euro. Il credito spetta a condizione che gli interessati abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019. L’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea e all’adozione delle istruzioni operative da parte dell’Agenzia delle entrate. 

Fondo unico nazionale turismo – Il comma 366 della legge di bilancio per l’anno 2022 ha istituito nello stato di previsione del ministero del Turismo un fondo da ripartire denominato Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, con la finalità di razionalizzare gli interventi destinati all’attrattività e alla promozione turistica nel territorio nazionale, sostenendo gli operatori del settore nel percorso di attenuazione degli effetti della crisi e per il rilancio produttivo e occupazionale in sinergia con le misure previste dal Pnrr. Il nuovo decreto-legge ha incrementato la dotazione del fondo per l’anno 2022 portandola da 120 a 220 milioni di euro. 

Bonus Terme – I buoni per l’acquisto di servizi termali non fruiti alla data dell’8 gennaio 2021 saranno utilizzabili entro la data del 31 marzo 2022.   

Contenimento costi energia elettrica – Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvede ad annullare, per il primo trimestre 2022, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.