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Green pass sui luoghi di lavoro: una circolare Federalberghi con i punti salienti del decreto

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A decorrere dal 15 ottobre chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato è tenuto, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui si svolge l’attività stessa, a possedere ed esibire su richiesta il “green pass”. È quanto riporta il decreto-legge recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

Federalberghi, con una circolare ad hoc, riassume i contenuti di principale interesse per le imprese del settore.

Obbligo di certificazione – Chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato è tenuto, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui si svolge l’attività stessa, a possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde Covid-19 (cosiddetto “green pass”). L’obbligo insorge in capo a tutti coloro che svolgono un’attività lavorativa, a prescindere dalla forma contrattuale: non solo i lavoratori dipendenti, ma anche i titolari, i lavoratori autonomi, i collaboratori, i consulenti etc. L’obbligo riguarda altresì i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in tali luoghi, anche sulla base di contratti esterni.

Decorrenza e durata – L’obbligo di possedere ed esibire la certificazione per accedere ai luoghi di lavoro decorre dal 15 ottobre e sarà in vigore sino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.

Lavoratori privi di certificazione – I lavoratori che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o risultino privi della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. La sospensione non comporta conseguenze disciplinari e resta fermo il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Per le aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta e non oltre il 31 dicembre 2021.

Controlli – I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni. Per i lavoratori esterni tale verifica è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

Sistema sanzionatorio – In caso di accesso ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di possedere e di esibire la certificazione verde, il lavoratore è punito con la sanzione amministrativa da euro da 600 a 1.500. Resta ferma, inoltre, la possibilità di applicare le sanzioni disciplinari, nel rispetto delle procedure previste dal Ccnl Turismo. In caso di violazione delle disposizioni relative all’obbligo di verifica della certificazione verde o di mancata adozione delle misure organizzative nel termine previsto, il datore di lavoro è punito con la sanzione da euro 400 a euro 1.000. Le sanzioni sono irrogate dal prefetto. I soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni trasmettono al prefetto gli atti relativi alla violazione.

In merito ai tamponi, la stessa circolare Federalberghi informa che “è istituto un fondo destinato a finanziare l’esecuzione gratuita dei test molecolari e antigenici rapidi, per i cittadini con disabilità o in condizione di fragilità che non possono effettuare la vaccinazione anti Sars-CoV-2 a causa di patologie ostative certificate, nonché per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica”.