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Emergenza Coronavirus, gli ammortizzatori sociali per il settore turistico ricettivo

Business Leute stapeln Hände als Konzept für Teambuilding und Netzwerk

Federalberghi ha predisposto una pagina del proprio sito in cui è disponibile una panoramica degli ammortizzatori sociali che le imprese e i lavoratori del settore turistico ricettivo possono utilizzare per far fronte all’emergenza in atto.

Di seguito una sintesi.

Fondo di integrazione salariale – Le aziende turistico-ricettive con più di cinque lavoratori dipendenti che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, possono accedere all’assegno ordinario erogato dal Fondo di integrazione salariale (Fis) con la causale “emergenza Covid-19”. La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Il periodo massimo di ricorso è di nove settimane, per periodi dal 23 febbraio 2020 e entro il 31 agosto 2020.

Cassa integrazione in deroga – Le aziende turistico-ricettive che occupano mediamente fino a 5 dipendenti possono richiedere le prestazioni di cassa integrazione in deroga secondo le normative vigenti nelle diverse regioni. Il periodo massimo di ricorso è di nove settimane, a decorrere dal 23 febbraio 2020. Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti è necessario l’accordo sindacale, concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro. Per datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti non è necessario l’accordo sindacale, neanche concluso in via telematica.

Indennità per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali – Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

Indennità di disoccupazione – In considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NaSpI e Dis-Coll per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere dall’1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 i termini di decadenza sono ampliati da 68 a 128 giorni.

Qui il Link alla pagina Federalberghi con tutte le informazioni integrali