Vittoria legale in Versilia per un hotel contro l’agenzia turistica
Sentenza del Tribunale di Rimini a favore di un albergatore versiliese, assistito dallo Studio legale della Federalberghi Pisa e Provincia – avv.ti Giorgio Benedetti e Sabina Bargagna -, che ha ottenuto la condanna di una nota agenzia di viaggi per aver violato i termini di annullamento del contratto di allotment con opzione di release.
La struttura alberghiera verrà risarcita dei danni subiti per non aver potuto ricollocare le camere opzionate e cancellate, in violazione degli accordi di release, per oltre 12mila euro.
Riportiamo alcuni passaggi salienti della sentenza.
“L’agenzia turistica avrebbe contattato l’hotel di Forte dei Marmi per valutare la disponibilità di portare gruppi di circa 40-50 persone suddivisi in vari periodi da aprile a ottobre 2015, in trattamento di mezza pensione – si legge -, con il raggiungimento di un accordo sia di date che economico”. Durante il soggiorno del primo gruppo giunto all’hotel, l’autista avrebbe contattato l’agenzia tedesca lamentando disservizi nella struttura ospitante. “L’hotel rispondeva alle lamentele cercando di porvi rimedio – prosegue la sentenza -; a seguito di ciò veniva inviata una nuova mail alla struttura in cui si invitava a valutare la possibilità di concludere con il primo gruppo il rapporto collaborativo, in quanto non sereno”. Con una successiva mail l’agenzia tedesca comunicava all’agenzia di incoming di aver continuato a ricevere lamentele da parte dei turisti, richiedendo un rimborso. Alla stessa data l’agenzia ricettivista comunicava alla struttura alberghiera l’annullamento delle ulteriori date.
“I motivi che hanno determinato tale scelta appaiono dai contorni abbastanza labili e pretestuosi – si legge ancora nella sentenza del Tribunale di Rimini -, e non vi sono ragioni specifiche che facciano immaginare una situazione così grave di negligenza e carenza in cui poteva versare la struttura. Traspare una certa rigidità dell’agenzia tedesca nella gestione della situazione che si è riversata sulla struttura alberghiera. Dall’istruttoria non sono emersi profili di responsabilità tali da comportare l’annullamento degli impegni presi”. La risoluzione del rapporto ha avuto conseguenze economicamente rilevanti per il primo gruppo, in ragione della clausola che prevede la facoltà di annullare la prenotazione senza costi trenta giorni prima della data di arrivo. “L’agenzia ha quindi annullato il rapporto in essere in conformità con la clausola di release, risultando inadempiente relativamente al secondo gruppo in arrivo – riporta il testo del Tribunale -. Alcun risarcimento può invece essere concesso per le successive date, e neppure sugli extra”.